Editoriali

Donne, termometro di civiltà

Il punto sulla gpa e sul corpo che trasforma i desideri in diritti

6 novembre 2024
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la professoressa Cinzia Piciocchi ©UniTrento ph. Alessio Coser
di Cinzia Piciocchi
professoressa di Diritto costituzionale comparato all’Università di Trento

Le donne sono un termometro.

Non mi riferisco all’immagine del viso materno che si accosta alla fronte della prole per emettere un responso (fresca come una rosa oggi si va a scuola, oppure no, rimani a letto hai la febbre). Penso piuttosto a quello che il livello di rispetto e non discriminazione delle donne racconta dei contesti sociali: una sorta di cartina di tornasole, che attesta il livello di civiltà raggiunto. Non sempre si percepisce che le problematiche che coinvolgono le donne, e soprattutto il loro corpo, non sono solo “questioni femminili” (une affaire de femmes, per parafrasare il titolo di un film), ma riguardano la società intera. Un termometro, appunto, da guardare con attenzione.

A seguito dell’approvazione da parte del Senato del disegno di legge in merito alla perseguibilità del reato di gestazione per altri (gpa) anche se commessa all’estero da cittadini italiani, si è riacceso il dibattito.

La gpa riguarda le donne che portano avanti una gravidanza a favore di altre persone, che possono essere in coppia o single. Una situazione complessa, in cui i soggetti coinvolti possono rapportarsi secondo dinamiche differenti per varie ragioni. Tuttavia, si possono osservare alcune problematiche trasversali, tipiche degli argomenti all’intersezione tra scienza, etica e diritto.

La prima tematica riguarda la frammentazione delle definizioni, per cui termini come “madre” e “padre” si declinano secondo aggettivazioni, volte a distinguere i soggetti coinvolti e la diversità dei loro ruoli: la madre gestazionale, i donatori di gameti, i genitori sociali, i genitori d’intenzione (partner che intendono essere genitori pur in assenza di legami biologici con il/la minore). Nei testi normativi prevale il termine surrogacy, come nella legge sulla procreazione medicalmente assistita, che all’art. 12 parla di «surrogazione di maternità». La definizione gpa è usata nel dibattito dottrinale, apparendo probabilmente più neutrale. Può essere utile ricordare come uno dei primi casi in Italia in cui i giornali utilizzarono l’espressione “utero in affitto” si ebbe nel 1989, quando un tribunale dichiarò l’inefficacia dell’accordo economico intercorso tra due coniugi e una donna, ai fini di una gestazione ottenuta con l’inseminazione, effettuata nella loro casa da un’ostetrica con il gamete del marito della coppia. Una situazione che dimostra la varietà degli accordi che possono intercorrere tra privati. Nell’ambito procreativo, infatti, il diritto ha un margine di intervento limitato (è sufficiente dare un’occhiata al mare magnum della ricerca di gameti online: provate a inserire “cerco un seme” in un motore di ricerca…).

In generale, a livello giuridico la gpa può essere consentita o vietata. A fronte di questa bipartizione, poi, si aprono una serie di strade: gli ordinamenti in cui è consentita debbono optare per la possibilità di rivolgersi ad essa a titolo gratuito o oneroso. Si tratta di un aspetto di grande complessità, in cui lo stato di bisogno può incidere sulla scelta della donna, che si presti a portare avanti la gestazione. Un elemento che non può quindi prescindere dall’analisi del contesto, che ha portato alcuni Stati a riservare il ricorso alla gpa ai propri cittadini.

La legge deve poi individuare i criteri di accesso alla gpa e disciplinare i “percorsi” della volontà dei soggetti coinvolti, ad esempio nel caso in cui la madre surrogata o i genitori sociali cambino idea. A seguito di queste scelte, poi, vanno individuate le modalità che conducono alla identificazione della genitorialità negli atti dello stato civile, a fronte del possibile legame biologico con uno, entrambi, o nessuno dei genitori che procedono alla registrazione della nascita.

Va evidenziato come gli ordinamenti che vietano la gpa non siano esenti dalla gestione delle sue conseguenze, poiché le famiglie che si costituiscono con questa pratica all’estero faranno poi rientro nello Stato d’origine. Non va dato per scontato che l’esistenza di divieto comporti un’impossibilità assoluta di riconoscimento, come attestato dalla giurisprudenza sia della Corte di Strasburgo, sia di corti nazionali, che hanno messo al centro il criterio del best interest del minore.

Poste le diverse possibilità di scelta, si possono indentificare alcuni punti fissi.

Le tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno reso possibili scelte, in ambiti in passato governati da fatti. L’eterogeneità di scelte compiute dagli ordinamenti giuridici rende inevitabile l’adozione di una regolamentazione giuridica, poiché la costituzione di legami di filiazione con gpa dove sia possibile rappresenta un dato di fatto, che tutti gli ordinamenti si trovano ad affrontare. Il minore è la persona la cui tutela va posta al centro, il soggetto che non ha compiuto alcuna scelta ed il più indifeso, e il cui best interest deve quindi essere identificato e prevalere. Il diritto deve poi farsi carico degli elementi di vulnerabilità di tutti i soggetti coinvolti: in particolare genitori sociali e gestante, anche alla luce delle considerazioni di carattere economico-sociale.

La conflittualità del dibattito politico rende complesso comprendere un aspetto che nella legislazione è centrale: la ragionevolezza, che nel linguaggio costituzionale esprime il rapporto di necessaria coerenza tra norme giuridiche ed obiettivi. I divieti sono volti a tutelare i soggetti ritenuti più deboli o ad impedire il costituirsi dei diversi tipi di famiglie? Quanto il possibile sfruttamento del corpo femminile è al centro di considerazione e quanto la tutela del minore? L’intreccio tra questi aspetti rende l’analisi ancora più difficile, poiché ogni affermazione in quest’ambito si presta a possibili strumentalizzazioni.

Di questo rischio è necessario essere consapevoli, ma non al punto di ignorare una questione: la trasformazione dei desideri in diritti passa qui per un elemento necessario: il corpo della donna.

Che, ricordiamolo, è un termometro.