
Quest’anno cade il cinquantennio dall’entrata in vigore della legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario, una legge che fu salutata con favore e celebrata quale momento di dichiarata cesura con il passato e nello specifico con il Regio decreto del 1931, figlio della temperie fascista, in cui lo status detentionis si configurava come una condizione di perdita totale dei diritti per le persone in esecuzione di pena, c.d. capitis deminutio. Si è dunque trattato di un vero e proprio spartiacque con cui il rapporto tra Amministrazione penitenziaria e detenuto è mutato sensibilmente: da unilaterale (potestà-soggezione) è diventato, almeno formalmente, bilaterale (potere autoritativo-diritto soggettivo): da mero soggetto passivo dell’agire discrezionale dell’Amministrazione penitenziaria, il detenuto è divenuto, almeno sulla carta, soggetto titolare di diritti. Successivamente, anche grazie al lavorio importante della giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, si è nel tempo affermata anche una tutela di tipo giurisdizionale dei diritti (cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 26/1999 e quella delle Sezioni unite della Corte di Cassazione Gianni del 2003). Oggi, dopo la pesante condanna dell’Italia nel caso Torreggiani, legata alla situazione di sovraffollamento delle nostre carceri, sono stati predisposti i due rimedi di cui agli articoli 35 bis e ter dell’ordinamento penitenziario, l’uno preventivo e l’altro compensativo, funzionali a porre fine ad eventuali lesioni dei diritti e ad ottenere un ristoro per il connesso pregiudizio sofferto.
Il quadro tracciato, che affonda le sue radici nel dato costituzionale e in particolare nel principio di umanità della pena previsto all’art. 27 comma 3 Cost. in cui si prevede appunto che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”, si scontra però con la realtà delle nostre carceri. Da un lato, infatti, la particolare situazione di privazione della libertà personale, in cui si trovano le persone in esecuzione di pena in carcere, fa sì che questi stessi diritti possano dover soffrire alcune compressioni funzionali ad ossequiare le esigenze di ordine e sicurezza; dall’altro, pesano le condizioni drammatiche in cui si trovano attualmente le nostri carceri e le persone che le abitano, di cui è spia il numero impressionante di suicidi (69 al 31 ottobre e ben 90 nell’anno appena trascorso).
Ad oggi il tasso di sovraffollamento nelle carceri è pari al 137,10%: a fronte di 63.495 persone detenute, i posti effettivamente agibili sono solo 46.313; le condizioni igienico sanitarie sono spesso deficitarie; il disagio psichico in carcere sta purtroppo dilagando e riguarda ben oltre il 50% dei reclusi, di cui una percentuale significativa affetta da gravi patologie psichiatriche che trovano nelle condizioni detentive un evidente motivo di aggravamento. A ciò si aggiunge anche la situazione degli operatori penitenziari che sono spesso sottorganico (direttori, polizia penitenziaria, funzionari giuridico-pedagogici). Non sono pertanto solo i diritti delle persone detenute ad uscirne compromessi, ma anche l’offerta trattamentale rieducativa, cui l’Amministrazione penitenziaria è tenuta in forza del dettato costituzionale che vuole la pena, non solo umana, ma anche funzionale alla rieducazione del condannato.
Quello del carcere è purtroppo un quadro a tinte fosche che disegna quella che correttamente è stata definita come una perenne emergenza che, alla luce della siderale distanza tra quanto previsto in Costituzione e nella legge sull’ordinamento penitenziario e la reale situazione delle nostre carceri, reclama un improcrastinabile intervento che si muova nel solco degli irrinunciabili principi della nostra Costituzione.
Questi temi saranno oggetto del convegno dal titolo “Emergenza carcere a 50 anni dalla legge di riforma dell’Ordinamento penitenziario” che si svolgerà al Palazzo di Giurisprudenza di Trento nei giorni 14 e 15 novembre.




