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Auto a guida autonoma e diritto penale. Profili di responsabilità individuale e collettiva

di Roberto Compostella

3 maggio 2024
Versione stampabile

Il lavoro nasce con l’obiettivo di indagare le possibili ripercussioni (penali) derivanti dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale e più nello specifico dallo sviluppo delle auto a guida autonoma. In particolare, nel momento in cui si sta scrivendo, le auto a guida autonoma stanno già circolando sulle strade di tutto il mondo, pur essendone autorizzata la circolazione, ad oggi, solo per le finalità di test scientifici. In breve tempo, tuttavia, tali veicoli potranno essere commercializzati ed utilizzati e ciò impone di indagare, con riferimento al diritto penale, quali potranno essere i più rilevanti problemi che il legislatore, prima, ed i giudici, poi, si troveranno ad affrontare; ciò, peraltro, anche al fine di comprendere se sia proprio il diritto penale lo strumento preferibile per far fronte a queste nuove sfide o se, invece, non sia preferibile un approccio diverso da quello punitivo. Tale finalità è stata perseguita affrontando il tema secondo due principali linee direttrici: la responsabilità “individuale” del supervisore / conducente del veicolo autonomo, da un lato e la responsabilità “collettiva” derivante dalla produzione del prodotto, dall’altro.

Roberto Compostella è esercitatore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento

Dal capitolo 1. Intelligenza artificiale e auto a guida autonoma (pag. 30)

In buona sostanza, secondo il decreto, v’è una differenza di ruoli tra colui il quale, all’interno di un’auto a guida autonoma, sia spettatore dell’auto in modalità automatica (mero supervisore) e colui il quale, invece, la guidi in modalità manuale (conducente vero e proprio); la responsabilità, tuttavia, non viene graduata in alcun modo, limitandosi, il decreto, a ritenere sempre e comunque responsabile la persona fisica, tanto che sia supervisore, quanto conducente.
Parrebbe necessario, quanto meno avendo come punto di riferimento il diritto penale, distinguere i due ruoli assunti dalla persona fisica nella conduzione dell’auto a guida autonoma; questo sarà oggetto del prosieguo del lavoro.

Dal capitolo 2. Auto a guida autonoma e diritto penale: la responsabilità individuale del supervisore/conducente (pag. 89)

ll legislatore, infatti, come sopra visto, attualmente richiede, per essere supervisore, la presenza di moltissimi requisiti che dimostrino la conoscenza, da parte dell’agente, di un bagaglio di nozioni tecniche riferite al funzionamento delle auto a guida autonoma.
Il problema si porrà nel momento in cui tali auto entreranno in commercio; sarà sufficiente la patente di guida per poter essere supervisore o sarà richiesto un ulteriore titolo abilitativo?
La soluzione al problema sopra visto pare potersi ottenere ragionando proprio su questo profilo. Se infatti, come riteniamo preferibile, il legislatore richiederà, per poter essere supervisore, l’ottenimento di un ulteriore titolo abilitativo, lo scarto tra i due modelli tenderà nuovamente a diminuire.
L’utente, infatti, per poter ottenere tale titolo, dovrà dimostrare, così come funziona oggi per l’ottenimento della patente di guida, di conoscere e padroneggiare il funzionamento di tali auto a guida autonoma. Così facendo, dunque, ciò che l’agente concreto potrà riconoscere si avvicinerà marcatamente a quello che dovrà riconoscere, facendo venire meno quei dubbi di spersonalizzazione del modello.

Dal capitolo 3. Auto a guida autonoma e diritto penale: il danno da prodotto nella società del rischio (pag. 140-145; 174)

Per affrontare tale tema è suggestivo iniziare da un caso di cronaca realmente accaduto: nel giugno del 2016, infatti, Joshua Brown ha perso la vita in un incidente stradale mentre era a bordo di un’auto Tesla Model S, a Willston, Florida. In particolare, l’incidente è stato dovuto al fatto che un camion di grosse dimensioni ha svoltato a sinistra, per immettersi in una strada perpendicolare alla principale, ma l’auto, che doveva invece proseguire, non ha frenato e ha impattato con il rimorchio. Data l’altezza del rimorchio l’auto è invero passata sotto allo stesso e si è poi schiantata poco dopo contro dei pali della luce.
La causa dell’incidente è stata individuata da Tesla e dalla Polizia del luogo nella compresenza di due fattori: il primo l’altezza del camion da terra (caratteristica molto rara) e l’altro il colore molto chiaro dello stesso che, essendo quasi identico a quello del cielo in quel momento, non ha permesso al sensore del veicolo di riconoscerlo come ostacolo. In ultimo, dagli accertamenti operati, è risultato che il supervisore, Joshua Brown, non ha mai attivato il freno.

Questa drammatica vicenda può tuttavia essere il punto di partenza per l’analisi di alcuni tra i problemi più rilevanti in tema di colpa nel settore delle auto a guida autonoma. E infatti, in casi come questo, l’eventuale responsabilità penale, almeno in ipotesi, dovrebbe ricadere sulla società produttrice e sul supervisore.
[…]
Sarebbe molto semplice, infatti, per il giudice, ricostruire ex post, sulla base dell’evento concreto accaduto, la regola cautelare idonea a evitarlo, facendola (illegittimamente) retroagire al momento della condotta dell’agente.
Alla luce di tale pericolo, anche considerati i benefici che sono correlati (come già sopra si è visto) alla commercializzazione delle auto a guida autonoma, sarebbe opportuno chiedersi se non valga la pena di ragionare sulla possibilità di esentare il produttore da responsabilità penale in tutti i casi nei quali lo stesso abbia rispettato le norme cautelari normativamente previste.[…]
Si è pertanto suggerito, e si ritiene particolarmente importante analizzarne la portata, di interrogarsi sulla sussistenza o meno, in contesti a forte innovazione, quali quelli ove v’è la presenza di prodotti di intelligenza artificiale, di un’area di “rischio consentito” tale per cui «il rispetto delle norme cautelari codificate impedisce che possa essere mosso all’imputato un rimprovero per non aver osservato norme di diligenza, prudenza, perizia non codificate».
[...]
Da ultimo, si possono così riassumere le linee direttive cui dovranno essere indirizzati gli eventuali interventi normativi volti a dare concreta attuazione al settore delle auto a guida autonoma:
- dovrà essere valutata l’opportunità o meno di mantenere la distinzione tra supervisore e conducente; in questo senso, per le ragioni già dette, si propende per il mantenimento della distinzione;
- dovranno essere concretamente modificate tutte le fattispecie penali nelle quali il riferimento al solo conducente osta a una applicazione (analogica) alla figura del supervisore, estendendo a questo la possibile figura di soggetto attivo del reato;
- dovrà essere valutata l’opportunità, fortemente necessaria secondo noi, di introdurre stringenti requisiti abilitativi per poter guidare le auto a guida autonoma; potrebbe ragionarsi, a tal fine, sulla possibilità di introdurre una patente specifica per tali auto, diversa da quella attualmente prevista per le auto “tradizionali”;
- dovrà prendersi atto del fatto che le norme di soft law non direttamente richiamate dal legislatore non possono essere utilizzate quali norme cautelari fondanti una responsabilità penale colposa del produttore;
- dovrà, da ultimo, anche su impulso sovranazionale, predisporsi un apparato di sanzioni amministrative pecuniarie preventive che sia in grado di fare da pendant alla (inevitabile) parziale inadeguatezza del diritto penale.

Libro pubblicato in Open Access con licenza CC-BY-NC ND 3.0 e consultabile nell'archivio IRIS