La pianificazione climatica riveste un’importanza centrale fra le strategie di lungo periodo delle imprese. La crescente diffusione di piani attraverso cui i privati fissano i propri obiettivi di decarbonizzazione non è sempre accompagnata, tuttavia, da una effettiva e trasparente attuazione delle misure ivi previste. Il loro tradizionale inquadramento nell’ area della responsabilità sociale d’impresa ha spesso rappresentato un ostacolo alla possibilità di sindacare il merito del percorso di riduzione delle emissioni. L’analisi muove dal recente sviluppo del quadro normativo eurounitario, dedicando particolare attenzione all’obbligo per certe categorie di imprese di dotarsi di piani di transizione climatica. Il volume intende offrire una lettura degli impegni di decarbonizzazione dei privati come informazioni al mercato e come direttive all’azione, al fine di indagare le conseguenze derivanti da patologie nell’elaborazione e nell’attuazione del piano.
Federico Pistelli è assegnista di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento
Da: I piani di transizione nel diritto dei privati: una premessa (pag. 8-10)
La questione climatica ha natura policentrica e corale, in quanto coinvolge tutti gli attori del sistema economico. Gli Stati, attraverso la definizione delle proprie politiche economiche e industriali, nonché nella programmazione degli impegni di spesa; gli individui, nella conformazione delle proprie abitudini e nelle scelte di acquisto e investimento; infine, le imprese, tanto come singole, quanto come entità incardinate all’interno di filiere di valore.
La transizione richiede cambiamenti su larga scala, che si dipanano lungo orizzonti di medio-lungo periodo. Il processo di decarbonizzazione è complesso, influenzato da una molteplicità di fattori, oltre che fondato su scelte che spesso rappresentano il risultato di analisi di scenari dominati da ampi margini di incertezza.
Al legislatore spetta il difficile compito di farsi promotore e arbitro di questo processo, consapevole che la transizione a un economia a basse emissioni richieda un’attenta ponderazione dei diversi interessi in gioco. Di questo approccio ve n’è più di una prova nella stagione – probabilmente conclusa – che ha visto nascere la stretta della regolazione sul clima. Anche quando definisce obiettivi di decarbonizzazione per specifici settori, il quadro normativo non crea mai vincoli direttamente applicabili ai singoli. Il dettaglio del percorso individuale, che passa attraverso la specificazione di obiettivi intermedi, azioni e leve di decarbonizzazione è lasciato, insomma, alla discrezionalità di ciascuna iniziativa imprenditoriale.
Uno studio empirico molto recente rivela, però, un ulteriore dato su cui vale la pena soffermarsi. L’analisi condotta su un campione composto da 1.041 aziende che si erano dotate di obiettivi di riduzione delle emissioni da conseguire entro il 2020 ha rivelato che il 60,8% (633) ha raggiunto gli obiettivi preannunciati, l'8,5% (88) non ci è riuscito e il 30,7% (320) ha “fatto scomparire” ogni indicazione dalle rendicontazioni relative agli esercizi successivi. Gli autori dello studio giustificano quest’ultima decisione per l’alta probabilità con cui l’impresa avrebbe disatteso il proprio target. Il dato più interessante è, però, relativo alle conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi. Tanto nell’ipotesi in cui il fallimento sia stato reso palese, quanto laddove sia stato occultato, le imprese non sembrano aver subito significative ripercussioni negative. Né il mercato, né tantomeno gli azionisti hanno penalizzato il comportamento dell’impresa che sia venuta meno ai propri impegni.
Da: The Times are a-changing (pag.168-169)
La stagione appena trascorsa, caratterizzata dalla maggior redditività degli investimenti sostenibili ha dato l’impressione che la mano invisibile del mercato potesse sempre riuscire a conciliare le scelte guidate dall’interesse individuale con la tutela del bene collettivo. Al legislatore non si chiedeva altro che garantire la correttezza delle regole del gioco, lasciando poi alla dinamica concorrenziale il compito di premiare le iniziative più virtuose nella tutela ambientale.
I movimenti di mercato sembrano oggi andare in direzione opposta alle logiche della sostenibilità, come è d’esempio la corsa globale al riarmo. Ciò consente di apprezzare ancor di più l’esigenza di «prendere sul serio» gli impegni di riduzione delle emissioni all’interno dei piani. I tempi stanno cambiando e, con essi, il diritto è chiamato a dare una risposta effettiva alla protezione di questi diritti.
Da: I piani di transizione nel diritto dei privati: una premessa (pag. 10-13)
Da qui, nasce lo stimolo per una riflessione privatistica dedicata al fenomeno dei piani di transizione climatica e al problema della loro effettività.
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La ricerca muove dall’analisi delle fonti che introducono l’obbligo per le grandi imprese e per le PMI quotate su mercati regolamentati di dotarsi di un piano di transizione per la mitigazione del cambiamento climatico. Le norme non si limitano a disciplinare l’ambito soggettivo di applicazione di questo nuovo dovere e gli obiettivi di riferimento per la neutralità climatica, ma dettano altresì un contenuto minimo obbligatorio dei piani, che l’impresa predisponente integra e adatta in relazione alla sua specifica situazione, secondo un processo di co-regolazione.Lo scopo è di far emergere la duplice rilevanza degli impegni di decarbonizzazione.
Essi sono, anzitutto, informazioni.
Il dato contenuto all’interno del piano mira a soddisfare il bisogno cognitivo di potenziali fruitori che, attraverso l’estrapolazione, l’inferenza e il confronto delle informazioni, orientano il proprio comportamento sul mercato. Imponendo requisiti qualitativi nella selezione e comunicazione di questi dati, il legislatore promuove la tutela del bene della vita alla corretta informazione, sul presupposto per cui mercati efficienti finiscano per allocare risorse sulle iniziative più virtuose. Modellandosi attorno a questo statuto, il sistema rimediale mira, da un lato, a correggere la rappresentazione fuorviante della questione di sostenibilità; dall’altro, a rimuovere il prodotto della scelta basata su un’informazione inaffidabile e ristorare il corrispondente pregiudizio.
Gli impegni contenuti all’interno di un piano di decarbonizzazione sono, al contempo, direttive che l’impresa è tenuta ad attuare con diligenza. Così come per gli Stati, il contributo dell’attività d’impresa al fenomeno del riscaldamento globale pone quest’ultime in una posizione di responsabilità per gli effetti avversi prodotti sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla salute. A differenza del soggetto pubblico, i privati non sono direttamente vincolati al rispetto degli obiettivi stabiliti dagli strumenti internazionali, i quali possono, tuttavia, produrre i loro effetti attraverso l’intervento mediatore di una norma (mittelbare Drittwirkung). L’analisi del quadro di diritto privato europeo rivela il progressivo emergere di qualificati standards di condotta riconducibili, per un verso, alle norme generali in materia di illecito, per altro verso, a discipline di settore che impongono adempimenti specifici. Il comportamento dell’impresa nell’elaborazione e attuazione del piano diviene così assoggettabile a un controllo, in sede giurisdizionale e amministrativa, volto a verificare l’adozione del massimo impegno possibile nel tendere al raggiungimento della neutralità climatica. In caso di negligenza, l’apparato rimediale consentirà, in una primaria prospettiva ex ante, di imporre all’impresa di riallineare il proprio comportamento allo standard dovuto nella pianificazione “tradita”; in un’ancillare dimensione ex post, di allocare i costi di pregiudizi imputabili agli effetti del cambiamento climatico, attraverso un adattamento delle regole della responsabilità civile.
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