Il volume si propone di offrire una disamina comparata dei regimi regolatori sottesi alla creazione delle Zone Economiche Speciali (ZES). Il concetto di specialità giuridica legata a finalità economiche e commerciali viene analizzato in primo luogo da una prospettiva antropologica e diacronica, volta ad isolare i paradigmi salienti che nel corso della storia del diritto hanno cementato una cultura della specialità economica. In secondo luogo, la specialità viene declinata mediante la comparazione fra esperienze esistenti, ricondotte ad ideali &ldquo narrative&rdquo giuridiche, e l&rsquo analisi di discipline positive e di pratiche commerciali e amministrative selezionate. In terzo luogo, il volume sviluppa delle riflessioni sulla prospettiva conflittuale della specialità, attraverso i riferimenti a regimi speciali di diritto del lavoro nelle ZES. Da ultimo, la comparazione è funzionale alla ricostruzione di una visione compiuta della Zona Speciale quale istituzione del moderno diritto dell&rsquo economia, destinata a vivere e a diversificarsi, perlomeno nel prossimo futuro, sullo sfondo di una globalizzazione sempre più policentrica e frammentaria.
Gianmatteo Sabatino è ricercatore nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento.
Dall'Introduzione (pagg. 11-16)
Vi sono concetti che, per quanto se ne possa parlare, sembrano destinati a rimanere, per i giuristi, ammantati di mistero. Quello di Zona Economica Speciale (d’ora in poi, per brevità, anche ZES) è uno di questi.
La letteratura sull’argomento, specie in lingua inglese, è oramai abbastanza vasta. Al tempo stesso, la congenita multiformità del tema spinge gli osservatori a selezionare le proprie prospettive di ricerca, in senso geografico oppure di contenuto. Particolare successo e autorevolezza hanno raccolto gli studi sulle connessioni tra il diritto degli investimenti nelle zone speciali ed il diritto internazionale dell’economia, a partire dalla normativa dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in materia di sussidi.
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Quando un contributo di diritto comparato, come il presente, sceglie di affrontare un argomento come questo, deve di conseguenza porsi il problema di come trascendere la reductio tematica e comprendere il concetto della ZES nelle diverse prospettive con cui gli ordini giuridici (moltissimi) di riferimento hanno deciso di declinarlo. Oggi, un concetto come quello di “zona” è adottato e modellato dal diritto in un’isola tropicale cinese (Hainan), fra le sabbie degli Emirati Arabi Uniti, nelle pianure del Kazakhstan, nelle città indiane e africane e sulle coste del mar baltico (in Polonia e Lituania, ad esempio).
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Le ragioni che hanno motivato e motivano ogni giorno uomini di diverse fatture a costruire e regolare zone speciali, infatti, non sono parte di un mero esercizio teorico. Esse rappresentano, pure attraverso un’immediata epifania geografica, la frammentazione infra-statuale, extra-statuale e sovra-statuale del diritto dell’economia contemporaneo. Una frammentazione che non rinuncia alla globalizzazione, ma ne sottolinea la multipolarità, oramai sotto gli occhi di tutti.
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Alla stregua di un racconto o di un b-movie da seconda serata, la storia delle ZES potrebbe farsi facilmente cominciare con un’immagine dal sapore vagamente romantico e banale: la transizione, in diacronia, degli ultimi quarant’anni di vita di Shenzhen, città della provincia del Guangdong, nella Cina meridionale. Un tempo povero villaggio di pescatori, è ora uno dei luoghi più ricchi del paese, un polo tecnologico e un pilastro del futuristico progetto della Greater Bay Area (大湾区 – dawanqu), una macro-regione puntellata da megalopoli facente perno sul Guangdong e comprendente le due Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.
Come noto, la svolta nel destino di Shenzhen fu la sua designazione, all’alba delle riforme economiche cinesi (nel 1980), come Zona Economica Speciale (经济特区 – jingji tequ). Col senno di poi, non sarebbe peregrino affermare che quel momento sia stato uno spartiacque non solo per l’introduzione della nozione di ZES nel diritto cinese, ove oggi è di utilizzo comune, ma anche per la creazione di una mitologia di questa forma di promozione dello sviluppo.
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L’etichetta di ZES ricomprende oramai zone dalle denominazioni ufficiali molto diverse fra loro, come le Zone di Processazione delle Esportazioni (Export Processing Zones, EPZ); le Zone di Libero Commercio (Free Trade Zones, FTZ) spesso declinate nella dimensione portuale, i.e. i Porti Franchi; i Parchi Industriali (Industrial Parks, IP) e via dicendo. Anche da una prospettiva di mera geografia politica, le frequenti intersezioni fra sforzi formalmente pubblici di regolazione e poteri di concessionari privati provenienti da nazioni diverse rende difficile ricondurre ciascuna ZES ad un concetto di piena e tradizionale sovranità. Chi poi sperasse di trovare omogeneità tematica nei regimi speciali vigenti nelle ZES rimarrebbe alquanto deluso: lo spettro di materie cui le ZES riservano trattamenti diversi è vastissimo e vanno dalla regolazione degli investimenti al diritto tributario, dai procedimenti amministrativi al diritto del lavoro al diritto costituzionale.
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La distribuzione delle ZES a livello regionale è assolutamente disomogenea: come detto, la maggioranza di esse è in Asia, mentre in Europa se ne contano relativamente poche. Ciò, inevitabilmente, giustifica una riflessione circa la compatibilità tra l’estensivo utilizzo delle ZES e modelli di sviluppo più o meno focalizzati su un ruolo coordinatore o, alternativamente, puramente regolatore, dei poteri pubblici. Sempre su questo punto, viene da chiedersi quanto meriti sostegno un certo luogo comune per cui le ZES nei paesi in via di sviluppo siano in effetti cavalli di Troia di forze globalizzanti dal sapore neo-liberale, specie se si considera che paesi asiatici a lungo affezionati ad esse non abbiano mai veramente abdicato a forme anche forti di capitalismo di stato.In effetti, la ZES non pare essere né un concetto puramente tecnico né, tantomeno, un concetto politicamente neutrale. Essa si atteggia diversamente a seconda delle filosofie dello sviluppo che ne promuovono l’esistenza, e per far ciò necessariamente interagisce con i soggetti – economici, politici e sociali – che la compongono. In questo, essenzialmente, consiste la sua natura istituzionale, quale vera oggettivazione del portato relazionale tipico del moderno diritto dell’economia.
Per gentile concessione della casa editrice Cacucci




